La decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana» è fornita delle caratteristiche di seguito descritte.
Medaglia di metallo bronzeo con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, di forma circolare, del diametro di millimetri 40.
Fronte: sul bordo circolare della semiarea superiore è riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, di una lunghezza pari a metà della circonferenza della medaglia: «CROCE ROSSA ITALIANA». All'interno della semiarea superiore della medaglia, così delimitata, centrato rispetto all'asse verticale della medaglia, è raffigurato l'emblema di Croce Rossa. Nella semiarea inferiore è riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, suddivisa in tre righe, centrate singolarmente rispetto all'asse verticale della medaglia: «AL MERITO»/«DEI DONATORI»/«DI SANGUE».
Retro: nulla.
Detta decorazione è appesa ad un nastro di seta largo millimetri 37, di colore rosso, recante ai lati due strisce di colore bianco, una esterna di millimetri 6, una interna di millimetri 1 posta alla distanza di millimetri 2 dall'altra. Il nastro è eventualmente caricato in posizione centrale dalle stellette come risultanti dal presente allegato.
Il nastrino da uniforme è orizzontale, in seta, degli stessi colori del nastro a cui è appesa la decorazione, di millimetri 37 di larghezza e millimetri 10 di altezza. Il nastrino è eventualmente caricato in posizione centrale dalle stellette come risultanti dal presente allegato.
I benefìci di cui all'articolo 2, comma 2, consistono in:
una stelletta di bronzo al raggiungimento delle venti donazioni di sangue;
due stellette di bronzo al raggiungimento delle trenta donazioni di sangue;
tre stellette di bronzo al raggiungimento delle quaranta donazioni di sangue;
una stelletta d'argento al raggiungimento delle cinquanta donazioni di sangue;
due stellette d'argento al raggiungimento delle sessanta donazioni di sangue;
tre stellette d'argento al raggiungimento delle settanta donazioni di sangue;
una stelletta d'oro al raggiungimento delle ottanta donazioni di sangue;
due stellette d'oro al raggiungimento delle novanta donazioni di sangue;
tre stellette d'oro al raggiungimento delle cento donazioni di sangue.
Le diciture previste per il diploma di cui all'articolo 4 sono le seguenti.
È conferita al socio
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la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana».
il Presidente generale
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il Delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue»
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il Direttore
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Roma, .............................................................................. (timbro).
È concesso il diritto a fregiarsi dei seguenti benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge:
una stelletta di bronzo (venti donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
due stellette di bronzo (trenta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
tre stellette di bronzo (quaranta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
una stelletta d'argento (cinquanta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
due stellette d'argento (sessanta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
tre stellette d'argento (settanta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
una stelletta d'oro (ottanta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
due stellette d'oro (novanta donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |
tre stellette d'oro (cento donazioni di sangue) | (luogo, data timbro | firma delegato regionale) |